Dal 1° luglio obbligo defibrillatori per le attività sportive non agonistiche
La mancanza del defibrillatore nelle società sportive dilettantistiche determina l’impossibilità di svolgere le attività sportive. A prevederlo è il decreto del ministro della Salute di concerto con il ministro per lo Sport “Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche”. Il decreto prevede che nelle società sportive dilettantistiche sia presente una persona formata all’uso dello stesso durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche organizzate dagli Enti di promozione sportiva.
Sono escluse dall’applicazione del decreto le attività sportive a ridotto impegno circolatorio quali biliardo sportivo, freccette, bowling, tiro con l’arco da caccia, dama, cronometraggio, tiro con la fionda, tiro con la balestra, trottola, beach golf, golf, orientamento di precisione, pesca di superficie, scacchi, tiro a segno, nonché quelle attività svolte al di fuori di impianti sportivi per l’impossibilità concreta di garantire la presenza del defibrillatore durante lo svolgimento.
In sostanza, se per le società sportive professionistiche gli obblighi concernenti la dotazione e l’impiego dei defibrillatori sono diventati immediatamente operativi con l’adozione del decreto ministeriale Balduzzi del 2013, per le società sportive dilettantistiche – dopo essere stati già più volte differiti da decreti del Ministro della salute e sospesi fino alla data del 30 giugno 2017 – i suddetti obblighi entreranno in vigore il 1 luglio.
Le associazioni e società sportive dilettantistiche saranno obbligate ad accertare, prima dell’inizio delle gare, la presenza del defibrillatore all’interno dell’impianto sportivo e la regolare manutenzione dello stesso, nonché la presenza della persona debitamente formata.