Disposizioni relative alla dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici per le società sportive dilettantistiche.
Circolare del Segretario Generale del CONI, Dott. Roberto Fabbricini.
Circolare defibrillatori 3 luglio 2017 (2)
Circolare del Segretario Generale del CONI, Dott. Roberto Fabbricini.
Circolare defibrillatori 3 luglio 2017 (2)
La mancanza del defibrillatore nelle società sportive dilettantistiche determina l’impossibilità di svolgere le attività sportive. A prevederlo è il decreto del ministro della Salute di concerto con il ministro per lo Sport “Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche”. Il decreto prevede che nelle società sportive dilettantistiche sia presente una persona formata all’uso dello stesso durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche organizzate dagli Enti di promozione sportiva.
Sono escluse dall’applicazione del decreto le attività sportive a ridotto impegno circolatorio quali biliardo sportivo, freccette, bowling, tiro con l’arco da caccia, dama, cronometraggio, tiro con la fionda, tiro con la balestra, trottola, beach golf, golf, orientamento di precisione, pesca di superficie, scacchi, tiro a segno, nonché quelle attività svolte al di fuori di impianti sportivi per l’impossibilità concreta di garantire la presenza del defibrillatore durante lo svolgimento.
In sostanza, se per le società sportive professionistiche gli obblighi concernenti la dotazione e l’impiego dei defibrillatori sono diventati immediatamente operativi con l’adozione del decreto ministeriale Balduzzi del 2013, per le società sportive dilettantistiche – dopo essere stati già più volte differiti da decreti del Ministro della salute e sospesi fino alla data del 30 giugno 2017 – i suddetti obblighi entreranno in vigore il 1 luglio.
Le associazioni e società sportive dilettantistiche saranno obbligate ad accertare, prima dell’inizio delle gare, la presenza del defibrillatore all’interno dell’impianto sportivo e la regolare manutenzione dello stesso, nonché la presenza della persona debitamente formata.
Il Ministero della Salute, con nota esplicativa del 15 novembre 2016, ha prorogato fino all’1 gennaio 2017 il termine di cui all’art. 5, comma 5, del decreto ministeriale 24 aprile 2013 entro il quale tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche hanno l’obbligo di dotarsi di defibrillatori semiautomatici.
Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ed il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Claudio De Vincenti hanno firmato il decreto, datato 19 luglio 2016, che proroga al prossimo 30 novembre – per le associazioni e le società sportive dilettantistiche – l’entrata in vigore dell’obbligo di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di collaboratori formati che sappiano utilizzare gli apparecchi nelle emergenze. Il decreto del Dicastero della Salute (vedi allegato) è in corso di registrazione e di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Decreto del 16 gennaio 2016
Il Ministro della Salute di concerto con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Visto l’articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attivita’ sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonche’ linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte delle societa’ sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita;
Visto il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport in data 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 20 luglio 2013, n. 169, recante “Disciplina della certificazione dell’attivita’ sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”, ed, in particolare, l’articolo 5, comma 5, che dispone per le societa’ dilettantistiche l’obbligo di dotarsi dei defibrillatori semiautomatici entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto; Considerato che il Presidente del CONI, con nota del 2 novembre 2015 ha chiesto il differimento del predetto termine, che verra’ a scadere in data 20 gennaio 2016, in considerazione delle specificita’ delle attivita’ sportive esercitate a livello dilettantistico; Considerato che l’Assessore della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nella qualita’ di coordinatore degli assessori allo Sport, con nota del 5 gennaio 2016, ha formulato la medesima richiesta, evidenziando l’impossibilita’ che, entro la data del 20 gennaio 2016, vengano completate, su tutto il territorio nazionale, le attivita’ di formazione degli operatori del settore sportivo dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici;
Ritenuta, pertanto, l’opportunita’ di disporre il differimento del predetto termine di sei mesi al fine di consentire che vengano completate, su tutto il territorio nazionale, le attivita’ di formazione degli operatori del settore sportivo dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici;
Decreta:
Art. 1
1. Al decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con
il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, in data
24 aprile 2013, all’articolo 5, comma 5, le parole “30 mesi” sono
sostituite dalle seguenti: “36 mesi”.
Il presente decreto viene trasmesso all’organo di controllo e
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 gennaio 2016
Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Ecco la copia del Decreto del Ministero della Salute con il quale si proroga al 20 luglio 2016 l’obbligo del defibrillatore negli impianti sportivi.