Modello di statuto per le associazioni sportive dilettantistiche. Alcune indicazioni operative
Le associazioni sportive dilettantistiche dal 2017, sono interessate da importanti cambiamenti legati al riordino delle discipline sportive operato dal C.O.N.I. e al funzionamento del Registro Nazionale delle società e associazioni sportive, nella sua versione rivisitata con Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1574 del 18 luglio 2017, che richiedono necessariamente un esame accurato dello statuto sociale.
Il Centro Nazionale Sportivo Libertas, sempre attento all’evoluzione della complessa materia giuridica e fiscale che interessa gli enti sportivi, propone una bozza di statuto per le proprie associazioni sportive affiliate, nell’intento di supportarle in questa importante fase di verifica documentale.
Si precisa che lo statuto messo a disposizione è una bozza di massima che, seppur contenente tutte le clausole obbligatorie previste dall’ordinamento giuridico e sportivo per poter ottenere il riconoscimento a fini sportivi, si consiglia, nel caso di possesso di adeguate conoscenze professionali in materia, di adattare alla realtà della singola associazione, come fosse un vero e proprio “vestito su misura”, al fine di renderlo ancora più adeguato alle sue particolari esigenze.
Lo statuto infatti, oltre alle clausole obbligatorie previste dal Codice Civile, dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR 917/1986, comprende tutte le norme di funzionamento dell’associazione che devono essere attentamente valutate, al fine di cogliere esattamente l’esigenza di quella particolare associazione.
Nel perimetro statutario delineato dai nostri esperti, pertanto, nel caso in cui l’associazione o i propri consulenti ne avessero la competenza, sarà necessario verificare se tutte le esigenze associative trovano una loro collocazione, fatte salve le clausole obbligatorie che già sono in esso previste ed inserite.
Si fa presente in particolare che, a seguito della Delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1568 del 14 febbraio 2017 e ss.mm.ii., per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi non è più sufficiente indicare in modo generico l’attività sportiva dilettantistica svolta, ma è necessario indicare nell’oggetto sociale esattamente gli sport o le discipline sportive praticate, tra quelle di cui all’elenco allegato alla delibera stessa. Pertanto la prima verifica da effettuare è proprio sull’oggetto sociale indicato nello statuto e, se del caso, provvedere alla sua modifica, correzione o integrazione.
In particolare la Delibera n. 1568 citata, ha stabilito che l’iscrizione al Registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche tenuto dal C.O.N.I. è conseguita esclusivamente con riferimento alla pratica delle discipline sportive riportare nell’elenco allegato alla Delibera stessa.
Attenzione dovrà essere posta inoltre sulla definizione di “socio” e sulle categorie di soci eventualmente previste, non tralasciando mai di dimenticare uno dei principi cardine su cui si poggia l’associazionismo, non solo sportivo: il rispetto della democraticità di partecipazione alla vita associativa, ovvero, come recita il Testo Unico delle Imposte sui redditi DPR 917/1986 all’articolo art 148, comma 8, lettera c) la “disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo escludendo espressamente la temporaneità di partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per le nomina degli organi direttivi dell’associazione”.
Si ricorda infatti che possono certamente esistere più categorie di soci, ma è importante che esse abbiano pari diritti, anche se diversi doveri.
Si ponga attenzione inoltre alle forme di pubblicità delle convocazioni delle assemblee così come delle deliberazioni assembleari, dei bilanci o dei rendiconti al fine di garantire la massima trasparenza possibile alla gestione.
Inoltre si presti attenzione ai quorum necessari per deliberare su questioni importanti che riguardano l’associazione che, se troppo risicati, potrebbero causare contestazioni da parte degli organi preposti al controllo.
Altra verifica da effettuare è sulle cariche assunte dal Presidente e dai componenti del Consiglio Direttivo, in quanto è previsto dall’articolo 90 comma 18-bis legge L. 289/2002 che “E’ fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva”.
Pur non essendo una clausola statutaria obbligatoria abbiamo voluto inserirla espressamente nello statuto standard del Centro Nazionale Sportivo Libertas al fine di far tenere sempre nella dovuta considerazione ai nostri Organismi di Base la previsione normativa indicata.
Infine, a proposito delle formalità di registrazione, si ricorda che lo statuto può essere redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata. In quest’ultimo caso, sarà sufficiente presentare all’Agenzia delle Entrate due originali dello statuto debitamente sottoscritto, avendo cura di pagare anticipatamente l’imposta di registro in misura fissa pari ad Euro 200,00 con modello F23 presso Banca o Ufficio postale utilizzando il codice 109T ed assolvendo l’imposta di bollo nella misura di Euro 16,00 per ogni 100 righe dattiloscritte.