5 per mille: remissione in bonis entro il 2 ottobre
Le Associazioni Sportive Dilettantistiche interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef non inserite nell’elenco permanente che:
- non hanno presentato per la prima volta la domanda di iscrizione entro il termine del 8 maggio 2017
- non hanno trasmesso la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2017
hanno tempo fino al 2 ottobre per iscriversi o regolarizzare la propria domanda di inserimento nelle liste dei beneficiari del 5 per mille
Come sanare le irregolarità
E’ possibile sanare queste irregolarità avvalendosi della “remissione in bonis” prevista dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
In particolare è necessario:
– versare con il mod. F24la sanzione di euro 258, utilizzando il codice tributo 8115, senza possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti a disposizione;
– essere in possesso alla data originaria di scadenza dei termini di presentazione della domanda di iscrizione ovvero al 8 maggio 2017 dei requisiti per l’ammissione che ricordiamo sono i seguenti:
- costituzione ai sensi dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
- affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
- presenza nell’ambito dell’organizzazione del settore giovanile;
- effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.