Informativa Tassazione Compensi Attività Sportiva Dilettantistica in UNICO2015 PF

9 Maggio 2015 at 15:36

I compensi per attività sportive dilettantistiche vanno indicati nella sezione II-B del quadro RL del modello Unico PF ed in particolare:

le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi percepiti:

1. dai direttori artistici e dai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale rese in favore di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche (art. 1, comma 299, L. 296/2006);

2. per l’esercizio di attività sportive dilettantistiche erogati dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall’unione nazionale per l’incremento delle razze equine (Unire), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalitàdilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;

le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 90, comma 3, lett. a), L. 289/2002).

Sono esclusi da imposizione fiscale e pertanto non vanno dichiarati i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, che pertanto non devono essere indicati nella dichiarazione.

Per tali tipologie di compensi, percepiti nell’anno 2014, è prevista la seguente modalità di tassazione:

i primi euro 7.500,00 complessivamente percepiti nel periodod’imposta non concorrono alla formazione del reddito;
sugli ulteriori euro 20.658,28 viene operata una ritenuta a
titolo di imposta (con aliquota del 23%);
sulle somme eccedenti l’importo complessivo di euro 28.158,28 viene operata una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%).

Le somme eccedenti i 7.500,00 euro sono soggette anche ad addizionale regionale Irpef e all’addizionale comunale Irpef; le aliquote da applicare devono essere quelle effettivamente deliberate dalla Regione o dal Comune titolari del tributo; come infatti precisato anche nella R.M. n. 106/E/2012:“sulla parte dei compensi in esame, eccedente l’importo di 7.500 euro, deve essere applicata l’aliquota Irpef del 23%, l’aliquota dell’addizionale comunale di compartecipazione all’Irpef e l’aliquota dell’addizionale regionale di compartecipazione all’Irpef. Ne consegue, pertanto, che le società e gli enti eroganti compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della ritenuta a titolo di addizionale regionale di compartecipazione, dovranno individuare l’aliquota deliberata dalla regione nella quale il beneficiario dell’emolumento ha il domicilio fiscale”.

La parte di reddito eccedente euro 28.158,28 deve essere assoggettata a tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi, considerando anche i compensi già assoggettati a ritenuta; i soggetti che percepiscono compensi entro euro 20.658,28 con ritenuta a titolo d’imposta dovranno
comunque indicarli in dichiarazione solo ai fini della determinazione dello scaglione di reddito.