Gli Enti di Promozione Sportiva insieme per contestare l’art. 35 della proposta di Codice del Terzo settore

23 Giugno 2017 at 21:16

Una voce comune e un sentimento unitario di appartenenza per chiedere una maggiore attenzione sulla riforma del Terzo settore. Gli Enti di Promozione sportiva sono uniti nel contestare l’art.35 del Codice della riforma, che corre il rischio di  svuotarli della funzione di promozione sociale.

Il punto è chiaro, il valore sociale dello Sport è per noi centrale. Ogni obiettivo, ogni progetto e attività, ha come priorità la costruzione di una cittadinanza attiva, di una società civile consapevole e di una integrazione sociale concreta.

Concreta come lo sport, che si fa ogni giorno, nei territori, nelle scuole, nelle comunità. Questa è la nostra visione di promozione sportiva e sociale, fatta di volontari, di appassionanti ma anche di professionisti e di tecnici.

Questa visione comune sul ruolo centrale dell’associazionismo e sulle potenzialità sui cui ancora lavorare, ha permesso agli Enti di intervenire insieme e con forza sugli elementi di questa riforma che potrebbero compromettere la nostra funzione.

Una riforma che tutti abbiamo atteso ma che chiediamo venga pensata con chiarezza e con attenzione.

Con questo intento pubblichiamo il testo integrale del documento unitario nazionale sostenuto da tutti gli Enti di Promozione Sportiva.

Grazie a chi avrà voglia di leggerlo e di sostenerci.

 

L’associazionismo sportivo della promozione sociale non ci sta

 

L’ultimo Censimento Istat, risalente al 31 dicembre 2011, riportava il numero di 92.838 (pari al 30,8% delle istituzioni italiane e al 47,4% delle istituzioni attive nel settore della Cultura, sport e ricreazione) con riferimento alle istituzioni no profit che svolgevano in via prevalente attività sportive. Mentre le istituzioni che svolgevano attività sportive come area di intervento secondaria erano 21.449 (pari al 7,7% del totale nazionale), per un totale di 114.287 unità.

Da questi numeri è facile evincere il grande valore dello sport di cittadinanza come elemento costitutivo della promozione sociale.

L’associazionismo sportivo affonda le proprie radici nel mutualismo tardo ottocentesco che ha sviluppato forme di solidarietà, coesione e responsabilità sociale. Le organizzazioni internazionali, dall’Onu all’Oms, riconoscono lo sport come strumento per promuovere educazione, salute, sviluppo e pace.

Il Presidente della Repubblica, all’incontro con i rappresentanti del mondo dello sport di qualche giorno fa, ha parlato delle società sportive di periferia come di una galassia che arricchisce di valori la vita comune, indicando lo sport come una efficace leva sociale, culturale, educativa ed economica, come educazione alla cittadinanza. Stessi principi sono stati ribaditi dal Ministro allo Sport Luca Lotti presente in quell’occasione.

Tutto questo rischia di essere svuotato di sostanza per effetto del Decreto Legislativo relativo al Codice del Terzo settore. L’articolo 35 infatti, al comma 3, prevede che “gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l’ammissione come associati di altri enti del Terzo Settore, a condizione che il loro numero non sia superiore al trenta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale”.

Dall’interpretazione letterale del testo si deduce che gli Enti di promozione sportiva non possano più beneficiare della qualifica di associazioni di promozione sociale potendo avere tra i propri affiliati soggetti che non trovano motivo per iscriversi nel Registro Unico del Terzo Settore.

 Negli anni la progettazione sociale ha visto il protagonismo degli Enti di Promozione sportiva che sono intervenuti negli ambiti dell’educazione, della promozione della salute, dell’inclusione sociale, della mediazione interculturale, della rigenerazione delle periferie. Attività che verrebbero sacrificate per effetto della norma.

Non possiamo accettare che questo accada e chiediamo che ci sia un intervento correttivo da parte delle commissioni parlamentari che oggi hanno in esame il testo al fine di non disperdere un capitale sociale che contribuisce al benessere individuale e collettivo nelle nostre comunità.

Roma, Seminario del Focus Fiscale “GESTIRE UNA A.S.D. OGGI. Problematiche e prospettive”

17 Novembre 2015 at 12:40

Si è tenuto sabato 7 novembre , in una delle aule della Scuola dello Sport del Coni al Giulio Onesti di Roma, il Focus Fiscale “GESTIRE UNA A.S.D. OGGI. Problematiche e prospettive” organizzato dalla Scuola Regionale di Formazione Sportiva Libertas del Lazio con la partecipazione del Dott. Fabio Romei. L’argomento estremamente sentito dai dirigenti delle associazioni dello sport di base ha attirato una buona platea di dirigenti sportivi di associazioni libertas e tutti i dirigenti periferici del Lazio dell’ente Libertas.

Il Presidente della Scuola e del Centro Regionale Libertas, Enzo Corso, ha aperto il Focus che il Prof. Romei ha proseguito con la solita professionalità e conoscenza dell’ambiente sportivo, interessando sui vari temi trattati i presenti nelle 4 ore di discussione.

“Stiamo pianificando “ dichiara il Presidente Corso “con la nostra Scuola oltre ai corsi  tecnici,  altri Focus in forma smart sui temi organizzativi e fiscali delle ASD con la collaborazione del Prof. Romei e di altri esperti nei vari argomenti . Siamo convinti che la dirigenza dell’associazionismo di base debba sempre più formarsi nelle normative che stanno cambiando velocemente per continuare a portare avanti il nostro discorso primario legato allo SPORT PER TUTTI “

Ministero della Salute – Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica

8 Agosto 2015 at 9:37

In allegato la nota esplicativa del Ministero della Salute e un documento di classificazione e chiarimento circa l’attività sportiva.

Attività Sportiva Classificazione e chiarimenti

Ministero della Salute Nota Esplicativa del 17.06.2015

Circolare – Iniziative di finanziamento per l’impiantistica sportiva.

6 Maggio 2015 at 7:46

Si informa che sono attualmente in corso le seguenti iniziative per concorrere alla presentazione di domande per il finanziamento dell’impiantistica sportiva in particolare:

– Un’iniziativa della Presidenza del Consiglio e dell’Istituto del Credito Sportivo denominata “500 impianti sportivi di base” indirizzata a associazioni e società sportive dilettantistiche, parrocchie ed enti religiosi, onlus, federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, Comuni e Province al fine di finanziare per la ristrutturazione o la realizzazione di impianti sportivi di base.

Sono stati previsti almeno 500 interventi, equamente distribuiti a livello territoriale, per i quali i beneficiari potranno ottenere mutui a tasso zero fino a 150.000,00 euro per una durata di 15 anni (enti Locali) o di 10 anni (altri beneficiari).

Le domande si potranno presentare a partire dalle ore 10:00 dell’11 maggio 2015 mediante invio di PEC all’indirizzo impiantisportividibase@legalmail.it e fino alle ore 17 del 15 luglio 2015.

– un’iniziativa dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e l’Istituto per Il Credito Sportivo(ICS) indirizzata a società ed associazioni sportive dilettantistiche per la messa a norma e l’utilizzo delle energie rinnovabili finalizzate alla riduzione dei costi gestionali per l’impiantistica di base di proprietà comunale riservata agli impianti sportivi con campi di calcio in erba sintetica.

L’importo massimo dei progetti finanziabili è di 100.000,00 euro. Gli interventi prevedono un contributo a fondo perduto fino ad € 50.000,00 che potrà essere accordato alle ASD e SSD affiliate alla Lega. Le domande di facilitazione potranno essere presentate alla LND entro il 30.05.2015. Per ulteriori informazioni rivolgersi a Mariassunta Bonsangue al n. 3484911681.

Cordiali saluti.

Luigi Musacchia

20150505prot.1238 del 5-05-2015

 

Linee guida sui certificati medici per l’attività sportiva non agonistica

6 Novembre 2014 at 7:36

VISTO l’articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s.m. ed in particolare il comma 2, nel rispetto del quale i certificati per l’attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, avvalendosi dell’esame clinico e degli accertamenti, incluso l’elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della Salute, su proposta della Federazione Nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio Superiore di Sanità;

VISTO il decreto ministeriale 18 febbraio 1982, “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”;

VISTO il decreto interministeriale 24 aprile 2013, “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica ed amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”;

ACQUISITA dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri in data 17 febbraio 2014 la proposta di linee guida in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica;

CONSIDERATO il parere del Consiglio superiore di sanità adottato nella seduta del 17 giugno 2014;

TENUTO CONTO dell’aumentato rischio cardiovascolare legato all’età per coloro che hanno superato i sessanta anni e che associano altri fattori di rischio cardiovascolari;

SENTITO il gruppo di lavoro in materia di medicina dello sport istituito presso il Ministero della Salute;

RITENUTO di dover adottare le linee guida di indirizzo per i medici certificatori circa gli esami clinici e gli accertamenti finalizzati al rilascio del certificato medico;

DECRETA

Articolo 1
Ambito della disciplina

1. Il presente decreto, in attuazione del comma 2 dell’articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s.m., approva le linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica, allegate al presente decreto quale parte integrante (Allegato 1).

2. E’ confermato il modello del certificato di cui all’allegato C del decreto interministeriale 24 aprile 2013.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro della Salute

ALLEGATO 1

Linee guida di indirizzo in materia di certificati
Medici per l’attività sportiva non agonistica

Definizione di attività sportiva non agonistica

1. Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:
a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

Medici certificatori

1. I certificati per l’attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Periodicità dei controlli e validità del certificato medico

1. Coloro che praticano attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l’idoneità a tale pratica sportiva.
2. Il certificato medico ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio.

Esami clinici, accertamenti e conservazione dei referti

1. Ai fini del rilascio del certificato medico è necessario quanto segue:
a) l’anamnesi e l’esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;
b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;
c) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;
d) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

2. Il medico certificatore tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.
3. Il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, nonché dell’ulteriore documentazione di cui ai precedenti commi, in conformità alle vigenti disposizioni e comunque per la validità del certificato.
4. Per quanto riguarda i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, l’obbligo di conservazione dei documenti può essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.

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