Comunicazione Agenzia delle Entrate: modello EAS
Entro il 30 settembre prossimo le associazioni e tutti i soggetti interessati che non hanno trasmesso nei termini all’Agenzia delle Entrate la comunicazione prevista dall’art. 30 del D.L. n. 185/2008 (cosiddetto modello EAS) possono rimediare, effettuando l’adempimento omesso e versando,
contestualmente, la sanzione di 258,00 euro con il modello F24 (utilizzando il codice tributo 8114 nella sezione Erario). Questo importo non è compensabile con eventuali altri crediti.
Si ricorda che, secondo quanto prevede il comma 3 del provvedimento 2 settembre 2009, di attuazione dell’art. 30 del D.L. n. 185/2008, il modello EAS deve essere trasmesso entro 60 gg. dalla costituzione dell’associazione pena la perdita della possibilità di fruire dei benefici fiscali previsti per le associazioni. Il modello deve inoltre essere presentato per comunicare variazioni dei dati segnalati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui la variazione si è verificata. Qualora i dati variati siano già stati comunicati all’Agenzia delle Entrate, la comunicazione non va effettuata (es. la variazione del legale rappresentante o l’indirizzo della sede).